PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al nono comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo sono sospesi gli effetti del sequestro e della confisca se gli stessi beni vengono successivamente sottoposti a sequestro in un procedimento penale e tali effetti si estinguono ove venga disposta la confisca dei medesimi beni in sede penale».

Art. 2.

      1. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-quater. - 1. Il sequestro sui beni disposto ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, è eseguito:

          a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

          b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

          c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese;

          d) sulle azioni e sulle quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

          e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito

 

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conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

      2. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. Da tale momento decorre il termine annuale di cui all'articolo 2-ter, terzo comma. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore procedono alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo».

Art. 3.

      1. L'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e uno o più amministratori. L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Ove siano stati nominati più amministratori, gli stessi deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, decide il giudice delegato; la rappresentanza è esercitata secondo le direttive del giudice delegato. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, il valore dell'impresa e la redditività dei beni e anche programmandone l'utilizzo successivo alla confisca. A tale fine l'amministratore può affidare l'impresa o i beni in sequestro a taluno dei soggetti indicati all'articolo 2-quaterdecies, comma 2, lettera b).
      2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla

 

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procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti retribuiti, anche costituiti in forma societaria; si applica il divieto di cui al comma 4.
      3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto. Con provvedimento motivato il tribunale può nominare persone iscritte negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri non del distretto e persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, hanno comprovata competenza nell'amministrazione e nella gestione di beni e di aziende del genere di quelli sequestrati. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità degli amministratori.
      4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con loro conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'applicazione di una delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies, 35 e 35-bis del codice penale, o coloro cui è stata applicata una misura di prevenzione».

Art. 4.

      1. L'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del

 

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giudice delegato. In caso di alienazione del bene in sequestro, il vincolo si trasferisce sul ricavato. Il tribunale che ha emesso il provvedimento trasmette copia dello stesso al giudice dell'impugnazione. Si considerano comunque atti di straordinaria amministrazione quelli di valore superiore a 15 mila euro. Tale limite è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.
      2. L'amministratore, senza pregiudizio di quanto stabilito dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
      3. Nel caso di sequestro di aziende, inoltre, l'amministratore giudiziario deve, all'atto del sequestro, prendere in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro, e provvedere nel più breve tempo possibile all'inventario dei beni.
      4. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore nella procedura, dedotto quanto il giudice delegato, con decreto, dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso un ufficio postale o un istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità dallo stesso stabilite.
      5. Il deposito di cui al comma 4 deve essere intestato alla procedura, distintamente per ogni singola azienda e persona ad essa sottoposta, fermo restando l'obbligo di tenere separate le masse, ed i prelievi delle somme depositate possono essere effettuati soltanto con le modalità stabilite dal giudice delegato.
      6. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto o di altra grave irregolarità, il tribunale può disporre la revoca dell'amministratore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-nonies,
 

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senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni.

      7. L'amministratore, qualora non debba provvedere al deposito, deve comunque annotare nel registro della procedura di cui al comma 2 gli importi relativi alle spese necessarie o utili per la procedura da lui sostenute mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo, conservare i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riportare analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche sull'amministrazione presentate al giudice delegato».

Art. 5.

      1. L'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art 2-octies. - 1. Il tribunale determina le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni dell'amministratore di cui ai commi 4, 5 e 7.
      2. Nel caso di sequestro di quote sociali e di azioni che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri; il compenso è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.
      3. Nel caso di sequestro d'azienda, inoltre, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci ed ai contratti pendenti si applicano gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

 

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      4. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sull'identificazione, sullo stato e sulla consistenza delle singole aziende e dei singoli beni sequestrati, oltre che sul valore dei beni quale stimato dall'amministratore, se del caso coadiuvato da un perito, previa autorizzazione del giudice delegato e su richiesta dello stesso amministratore.
      5. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, l'amministratore redige una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione.
      6. La relazione deve altresì indicare le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura cautelare e quanto appreso; le già rilevate pretese di terzi; in caso di sequestro di azienda, la documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili.
      7. La relazione deve, inoltre, indicare le forme di utilizzo più idonee e redditizie per la gestione dei beni amministrati. In particolare, nel caso di sequestro di azienda o di partecipazioni di controllo su società, la relazione deve contenere anche una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, anche in relazione al grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, e deve precisare la natura dell'attività esercitata, il modo e l'ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata, la capacità produttiva e il mercato di riferimento.
      8. Qualora ricorrano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, l'amministratore giudiziario presenta al tribunale, che l'approva, il piano per il risanamento e la ristrutturazione dell'impresa».
 

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Art. 6.

      1. L'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-nonies. - 1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati sta in giudizio l'amministratore giudiziario.
      2. L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
      3. Gli atti dell'amministrazione giudiziaria sono coperti dal segreto d'ufficio. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino alla fissazione dell'udienza camerale. Non possono essere utilizzati gli atti mantenuti segreti oltre tale data.
      4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario, entro il termine di dieci giorni dal deposito, è ammesso reclamo del pubblico ministero, del proposto e di ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio, entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo, entro il termine di dieci giorni dal deposito».

Art. 7.

      1. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-decies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle

 

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somme da lui riscosse a qualunque titolo purché riferibili a ciascuno dei beni in sequestro.
      2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
      3. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente di prima fascia.
      4. Dopo la confisca definitiva dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 3 sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento di tutte le anzidette somme, le somme stesse sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
      5. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 3, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 4, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione. Il compenso e le spese dovuti all'amministratore sono liquidati secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 5 sono disposti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale che pone a carico dello Stato.
      7. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati al pubblico ministero,
 

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all'amministratore e all'obbligato al pagamento mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.
      8. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso, l'amministratore, il pubblico ministero e l'obbligato al pagamento, entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, possono proporre ricorso alla corte d'appello, la quale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previa audizione dell'amministratore e dell'obbligato al pagamento. Se il provvedimento è stato emesso dalla corte d'appello sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione. Avverso il provvedimento di secondo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge».

Art. 8.

      1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-undecies. - 1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui all'articolo 2-decies, l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.
      2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
      3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni, e al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2-septies e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
      4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione all'interessato e al pubblico ministero.

 

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      5. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito del conto.
      6. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, che a pena di inammissibilità devono essere specifiche e riferite a singole voci, sulla regolarità del conto, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione davanti a lui dell'opponente e dell'amministratore.
      7. L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice delegato. L'amministratore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza; in caso contrario, incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.
      8. Il giudice delegato provvede all'istruzione della causa ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.
      9. Il termine per la presentazione dell'appello è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto alla metà».

Art. 9.

      1. L'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-duodecies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato immediatamente, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, alla filiale dell'Agenzia del demanio che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. Dopo la confisca definitiva, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo della

 

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competente filiale dell'Agenzia del demanio. Nel caso in cui risulti la competenza di più filiali, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dall'agente del demanio. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-nonies, comma 2, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
      3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies e 2-decies della presente legge e del decreto del Ministro del tesoro, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso e all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovano copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio competente, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004. A tale fine il dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi della specifica unità previsionale di base istituita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 2-terdecies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento

 

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dell'agente del demanio, su proposta non vincolante del dirigente della competente filiale, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dalla medesima filiale, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.

      2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-duodecies. Il provvedimento dell'agente del demanio è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.
      3. Il dirigente della filiale dell'agenzia del demanio formula la proposta di cui al comma 1, nei termini indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti al parere. L'agente del demanio effettua la destinazione dei beni di cui al comma 1, nei termini indicati al comma 2, anche in caso di inerzia dei soggetti tenuti alla proposta ed al parere.
      4. Anche prima dell'emanazione del provvedimento dell'agente del demanio di cui al comma 1, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile. Nei casi previsti dall'articolo 2-quaterdecies, comma 2, della presente legge, dopo la destinazione dei beni immobili confiscati, l'agente del demanio, in caso di inerzia del comune o della provincia, subentra ad essi, nell'applicazione del citato secondo comma dell'articolo 823 del codice civile, e senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni.

      Art. 2-quaterdecies. - 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

          a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

          b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata

 

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al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente competente dell'agenzia del demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

          c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia del demanio, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia del demanio.

      2. I beni immobili sono:

          a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

          b) trasferiti al patrimonio del comune o della provincia ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune o la provincia possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento il comune o la provincia non hanno provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nel termine tassativo di sessanta giorni dalla scadenza annuale nomina un commissario con poteri sostitutivi;

 

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          c) trasferiti al patrimonio del comune o della provincia ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune o la provincia possono amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Il prefetto verifica la corrispondenza dell'uso del bene in gestione alla destinazione stabilita e segnala annualmente al commissario per i beni confiscati l'esito delle verifiche. Ove sia accertato un uso del bene non conforme alla destinazione, il comune o la provincia, dietro segnalazione del prefetto, revocano la concessione.

      3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

          a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano

 

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fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia del demanio;

          c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

      4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della presente legge, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-duodecies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento dell'agente del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-terdecies.
      5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del registro.
      6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia del demanio procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'Agenzia stessa.
      7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-terdecies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

 

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      8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

      Art. 2-quinquiesdecies. - 1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-quaterdecies affluiscono in un fondo, istituito presso il competente ufficio territoriale del Governo, alimentato annualmente, altresì, con stanziamenti previsti a carico dello Stato, per l'erogazione nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

          a) risanamento di quartieri urbani degradati;

          b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;

          c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;

          d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

      2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

          a) i comuni ove sono siti gli immobili;

          b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni, e le associazioni sociali che dimostrano di avere svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

      3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di un apposito

 

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comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
      5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
      6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non sono state esaurite le procedure di liquidazione o non è stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-terdecies».

Art. 11.

      1. All'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma si applica anche nell'ipotesi di revoca del sequestro disposta dalla corte

 

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di appello. Il provvedimento sulla sospensione è deciso dalla stessa corte di appello»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «In caso di impugnazione, il cancelliere presso la corte di appello e quello presso la corte di cassazione danno notizia immediatamente e comunque non oltre dieci giorni al tribunale delle rispettive decisioni»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro divengono inefficaci qualora la corte di appello non decida nel termine di un anno dall'impugnazione. Tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».

Art. 12.

      1. All'articolo 3-quater, commi 4 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole: «2-septies e 2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies».